La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio può spettare anche quando l’intervento riguarda autorimesse o posti auto pertinenziali a un’unità immobiliare abitativa. L’agevolazione opera in due casi principali: da un lato, quando si realizzano parcheggi (anche in proprietà comune) creando o avendo già un vincolo di pertinenzialità con l’abitazione; dall’altro, quando si acquistano box o posti auto già realizzati dall’impresa costruttrice. È importante però ricordare che, ai fini della detrazione, per “realizzazione” si intendono solo interventi di nuova costruzione; inoltre, la detrazione non spetta se il box viene venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha svolto una ristrutturazione dell’immobile abitativo con cambio di destinazione d’uso.

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Tutte le regole

Per ottenere la detrazione in caso di costruzione di nuovi posti auto o autorimesse (anche comuni) è indispensabile che il parcheggio sia pertinenziale a un’unità abitativa. In ogni caso, il beneficio è riconosciuto solo entro i limiti delle spese di realizzazione del box pertinenziale, e può valere anche se la costruzione è stata eseguita “in economia”. I pagamenti devono risultare tracciabili e documentati tramite bonifico, anche se l’unità abitativa non è ancora ultimata. Se invece si compra un box già costruito dall’impresa, la detrazione resta circoscritta ai costi di costruzione attribuibili al box/posto auto e serve un’attestazione del venditore/costruttore che certifichi quali spese sono effettivamente imputabili alla realizzazione, distinte da eventuali costi accessori. Il vincolo pertinenziale deve esistere (o esserci l’obbligo di costituirlo) con un’abitazione del contribuente, e l’impresa deve rendere chiari i costi riferiti esclusivamente alla costruzione del parcheggio.

La misura

Per far valere la detrazione sull’acquisto del box/posto auto, il contribuente deve poter dimostrare sia la pertinenzialità sia le spese di costruzione. In concreto, la documentazione richiesta ruota attorno a tre elementi: l’atto di acquisto (o il preliminare registrato) da cui risulti il vincolo pertinenziale con l’abitazione; la dichiarazione del costruttore con l’indicazione dei costi di costruzione imputabili al box/posto auto; la prova dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale. Il bonifico deve essere effettuato dal soggetto che beneficia della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità abitativa a cui il box è legato), ma la detrazione può spettare anche al familiare convivente che ha sostenuto la spesa, purché nella fattura sia indicata la quota pagata; lo stesso principio vale per il convivente di fatto.

Acconti, vincolo pertinenziale e casi particolari sul pagamento

Se vengono versati acconti, la detrazione si aggancia ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si chiede il beneficio e che dal preliminare risulti il vincolo di pertinenzialità tra casa e box. È stato inoltre chiarito che il vincolo può considerarsi rispettato anche in una situazione “di confine”, quando il bonifico viene disposto lo stesso giorno dell’atto, ma in un orario precedente alla stipula. Infine, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sui casi in cui il pagamento non sia avvenuto con il bonifico “dedicato” o ci siano stati errori nella compilazione: per la particolare ipotesi del box pertinenziale a un immobile abitativo, la detrazione può essere riconosciuta anche se il pagamento avviene con strumenti diversi dal bonifico, a condizione che avvenga in presenza del notaio e che il contribuente ottenga dal venditore sia la certificazione del costo di realizzazione, sia una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore attesti l’inclusione dei corrispettivi nella contabilità d’impresa ai fini della corretta determinazione del reddito.