Un blackout estivo può trasformarsi in un costo inatteso per famiglie e imprese. Ma non ogni interruzione della corrente dà diritto a rimborsi in bolletta: per ottenere l’indennizzo automatico devono essere superati determinati limiti di durata e devono essere rispettate le condizioni stabilite da Arera. In alcuni casi, per un’utenza domestica, il ristoro parte da 34,50 euro e aumenta con il protrarsi dell’interruzione.
A fare chiarezza sulle regole è Ivan Meo di Immobiliare.it, che ricorda come il tema della continuità della fornitura diventi particolarmente rilevante nei periodi di caldo intenso, quando l’aumento della domanda di elettricità mette sotto pressione anche le reti locali.
Blackout e caldo, perché aumenta il rischio di interruzioni
Durante le ondate di calore il consumo di elettricità può crescere rapidamente, soprattutto a causa dell’utilizzo diffuso dei sistemi di climatizzazione. La maggiore richiesta non riguarda soltanto la capacità di produzione: a essere sollecitate sono anche le reti di distribuzione, dalle cabine ai trasformatori, fino ai cavi e alle linee in bassa e media tensione.
Il fenomeno può risultare particolarmente evidente nelle aree urbane, dove elevati consumi concentrati nelle stesse ore possono mettere sotto stress infrastrutture non sempre adeguate a gestire picchi improvvisi. Secondo i dati Terna citati da Immobiliare.it, a giugno la domanda di potenza ha raggiunto il livello più alto dell’anno, pur rimanendo al di sotto del record storico di circa 60,5 GW registrato nel luglio 2015.
Quando si può ottenere un rimborso in bolletta
Il primo elemento da verificare è la natura dell’interruzione. Secondo la disciplina Arera, si parla di interruzione quando la tensione nel punto di prelievo o di immissione scende al di sotto del 5% di quella dichiarata. Non rientrano quindi automaticamente nella fattispecie i problemi che interessano esclusivamente l’impianto elettrico privato del cliente.
Le interruzioni possono inoltre essere programmate oppure non precedute da un avviso. Nel caso di lavori programmati, il distributore deve comunicare agli utenti l’intervento con un congruo preavviso, indicando anche l’orario previsto di inizio e conclusione.
Per le interruzioni disciplinate dal Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIQD), il riferimento è alla delibera Arera 617/2023/R/eel.
Blackout oltre 8 ore, scatta il risarcimento automatico
La soglia più importante per i consumatori è quella delle 8 ore consecutive. Quando l’interruzione supera il tempo massimo previsto per il ripristino, il distributore deve riconoscere un rimborso automatico, a meno che non ricorra una delle specifiche cause di esclusione previste dalla regolazione.
Per una normale utenza domestica il rimborso base è di 34,50 euro. Se il blackout prosegue, vengono aggiunti 17,25 euro per ogni ulteriore periodo di quattro ore, fino a un massimo di 240 ore.
Per le utenze non domestiche con potenza superiore, l’indennizzo parte invece da 172,50 euro, con un incremento di 86,25 euro per ogni ulteriore periodo di quattro ore. Per forniture con potenze maggiori il calcolo viene effettuato in funzione dei kW e con massimali differenti.
Come viene pagato il rimborso in bolletta
Uno degli aspetti più importanti è che il cliente non deve presentare una domanda preventiva quando ricorrono le condizioni per l’indennizzo automatico.
Il rimborso viene riconosciuto attraverso la filiera che coinvolge distributore e venditore e viene normalmente trasferito al cliente nella prima bolletta utile o attraverso un’altra modalità di accredito.
Per le utenze di prelievo, o di prelievo e produzione, il rimborso deve essere corrisposto nel primo ciclo utile di fatturazione del trasporto successivo a 60 giorni dall’interruzione. Il venditore deve quindi trasferire la somma al cliente nella prima fattura utile o comunque entro 60 giorni dal momento in cui riceve l’importo.
In quali casi non spetta in rimborso
Il superamento delle otto ore non è però sufficiente in ogni circostanza. La normativa prevede infatti diverse cause di esclusione dall’indennizzo. Tra queste rientrano le interruzioni provocate direttamente dall’utente, le situazioni di mancato pagamento del servizio di distribuzione e alcune fattispecie legate a provvedimenti dell’autorità pubblica per controlli sull’impianto. Sono inoltre escluse le interruzioni programmate da Terna per esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Un’altra esclusione riguarda i casi in cui l’importo del rimborso risulti inferiore a 30 euro, oltre alle interruzioni relative a punti di prelievo destinati alla ricarica di veicoli elettrici o all’illuminazione pubblica. Il rimborso non spetta neppure quando il punto di fornitura non ha effettuato prelievi o immissioni di energia nei 90 giorni precedenti l’interruzione.
Furti alla rete e calamità naturali: gli scenari
Particolare attenzione merita il capitolo della forza maggiore. In caso di furti documentati di componenti della rete, l’interruzione rientra tra le fattispecie che possono escludere il pagamento dell’indennizzo.
Diverso è invece il trattamento previsto per altri eventi eccezionali, come calamità naturali o guasti improvvisi e imprevedibili non imputabili al distributore. Questi eventi non fanno automaticamente venir meno il diritto al ristoro. In tali circostanze il costo dell’indennizzo può essere trasferito al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali (Feeraps), gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Rimborso blackout, cosa fare se non arriva
Anche quando il rimborso è automatico, può accadere che non venga riconosciuto nei tempi previsti. In questo caso il cliente può presentare una richiesta al distributore, anche attraverso il proprio venditore, entro otto mesi dalla data dell’interruzione.
Una volta ricevuta la richiesta, il distributore ha tre mesi per procedere al pagamento oppure per comunicare per iscritto le ragioni dell’eventuale mancato riconoscimento. È quindi importante conservare le informazioni relative al blackout e verificare la durata effettiva dell’interruzione, oltre alla corretta identificazione del punto di fornitura.
Si può chiedere un risarcimento per altri danni?
Il rimborso automatico previsto da Arera non esaurisce necessariamente le possibilità di tutela del cliente. Se l’interruzione provoca danni ulteriori e specifici, il consumatore può presentare un reclamo scritto al proprio venditore, che provvederà a trasmetterlo al distributore competente.
Quest’ultimo dovrà fornire una risposta scritta e motivata. Se il problema non viene risolto, il cliente può ricorrere agli strumenti di conciliazione previsti per le controversie nel settore energetico e, quando necessario, alle ordinarie tutele previste dal diritto civile.
Il punto centrale, quindi, è distinguere tra il semplice disagio provocato dal blackout e le situazioni per le quali la regolazione riconosce un vero e proprio indennizzo automatico. La durata dell’interruzione, la causa del guasto e il tipo di utenza sono gli elementi decisivi per capire se e quanto spetta al cliente.
















