Per anni il trasferimento di un immobile a un ex coniuge in sede di separazione oppure una donazione ai figli hanno rappresentato, nella prassi dell’Inps, un elemento sufficiente per negare l’assegno sociale. L’ente previdenziale riteneva infatti che queste operazioni potessero essere finalizzate a creare artificialmente uno stato di bisogno, impedendo così l’accesso alla prestazione assistenziale. Un orientamento che ha interessato numerosi cittadini rimasti senza un patrimonio immobiliare ma anche privi delle risorse economiche necessarie per vivere.

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Conta la situazione economica attuale, non quella del passato

Con la sentenza n. 2088 del 2 aprile 2026, la Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro ha chiarito che il requisito economico richiesto per ottenere l’assegno sociale deve essere valutato esclusivamente sulla base dei redditi realmente percepiti al momento della presentazione della domanda. I giudici richiamano l’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, evidenziando che il legislatore fa riferimento alle disponibilità economiche attuali e non a beni posseduti e successivamente ceduti in modo legittimo.

Stop ai redditi “virtuali”: servono entrate effettive

La decisione interviene anche sul tema dei cosiddetti redditi potenziali, spesso utilizzati dall’Inps nelle valutazioni. Secondo la Corte non possono essere considerati, ai fini dell’assegno sociale, importi che il richiedente avrebbe teoricamente diritto a percepire ma che, nella realtà, non incassa. È il caso, ad esempio, di un assegno di mantenimento mai corrisposto o di un canone di locazione inesistente. Ai fini della prestazione rilevano soltanto le entrate effettive, mentre ogni valutazione fondata su disponibilità meramente teoriche risulta incompatibile con la disciplina vigente.

La frode resta un limite, ma la prova spetta all’Inps

L’apertura riconosciuta dalla Corte non elimina la possibilità per l’Inps di respingere la domanda quando emerga un comportamento fraudolento. Se una donazione o una cessione patrimoniale sono state realizzate con il solo scopo di simulare uno stato di indigenza per ottenere il beneficio, il diniego resta pienamente legittimo. Tuttavia, precisano i giudici richiamando l’articolo 2697 del Codice civile, è l’ente previdenziale che deve fornire una prova concreta della frode: non sono sufficienti semplici presunzioni o sospetti legati alla vicinanza temporale tra il trasferimento del bene e la richiesta dell’assegno.

Quali effetti per separati, divorziati e cittadini che hanno ceduto un immobile

La pronuncia potrebbe avere ricadute significative soprattutto per chi, in occasione di una separazione o di un divorzio, ha trasferito la propria quota della casa familiare all’ex coniuge oppure ha donato immobili ai figli per ragioni personali o familiari. In presenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge, l’assegno sociale non potrà più essere negato esclusivamente sulla base di scelte patrimoniali compiute negli anni precedenti. Chi ha ricevuto un rigetto potrà valutare la richiesta di riesame presentando la documentazione che attesta l’attuale situazione economica e il regolare trasferimento dell’immobile, fermo restando che il diritto all’assistenza trova tutela anche nell’articolo 38 della Costituzione, che garantisce il sostegno ai cittadini in stato di bisogno senza richiedere che tale condizione sia priva di responsabilità personale.