L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto una multa complessiva di 400 mila euro nei confronti di Bernabei Srl e Bernabei Liquori per pratica commerciale scorretta: secondo l’Autorità, sul sito e sull’app sarebbero state diffuse informazioni “ingannevoli e omissive” sulle riduzioni di prezzo, con “prezzi promozionali” in alcuni casi non inferiori al minimo degli ultimi 30 giorni e “prezzi pieni/di listino” mostrati come riferimento ma mai (o quasi mai) applicati.

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Cosa è stato deciso

La sanzione complessiva è pari a 400.000 euro. L’Autorità spiega di aver concluso un accertamento su comunicazioni promozionali pubblicate online (sito e app) relative alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche. Il punto, nella ricostruzione dell’AGCM, è la correttezza delle informazioni con cui venivano presentati sconti e ribassi al pubblico.

Le contestazioni

Nel comunicato, l’Autorità parla esplicitamente di comunicazioni commerciali «ingannevoli e omissive» sugli “annunci di riduzione di prezzo”. L’espressione richiama il quadro delle pratiche scorrette: non solo ciò che viene detto (o mostrato), ma anche ciò che — secondo l’Autorità — manca per permettere una valutazione chiara della convenienza.

La regola dei 30 giorni

Uno dei passaggi centrali riguarda il confronto con il prezzo praticato nel periodo precedente. Sempre secondo l’AGCM, diversi prodotti risultavano promossi come “in offerta” anche quando il prezzo indicato come “promozionale” era uguale o superiore al prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti. È proprio quel “prezzo più basso dei 30 giorni” che, nelle regole sugli annunci di riduzione, diventa il riferimento per evitare ribassi solo apparenti.

I “prezzi barrati”

L’altra parte della contestazione riguarda i cosiddetti prezzi “pieni” o “di listino” mostrati come barrati sul sito e sull’app. L’Autorità afferma che tali prezzi sarebbero stati mai applicati oppure applicati solo in modo marginale, e comunque fuori dai periodi promozionali. In pratica, nella lettura dell’AGCM, il confronto “prima/dopo” — quello che fa scattare l’idea dello sconto — si sarebbe basato su un prezzo di riferimento non rappresentativo.

Sconto dichiarato, confronto contestato

Mettendo insieme i due profili (regola dei 30 giorni e prezzi barrati), il modello contestato dall’Autorità ruota attorno a un punto: come viene costruito e comunicato il vantaggio. Da un lato, l’offerta non risulterebbe più conveniente rispetto al minimo recente; dall’altro, il “prezzo pieno” usato come base comparativa non sarebbe stato realmente praticato con continuità. È su questa combinazione che, secondo l’AGCM, si genera un messaggio promozionale potenzialmente fuorviante.

Perché conta il “prezzo precedente”

Le regole sugli annunci di riduzione di prezzo mirano a rendere confrontabili gli sconti e a impedire che il ribasso sia calcolato su valori “di fantasia”. Nelle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il “prezzo precedente” viene indicato come il più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti nel canale di vendita interessato (online o punto vendita). La stessa impostazione è recepita nel Codice del consumo con l’art. 17-bis sugli annunci di riduzione di prezzo.