Con l’approvazione del cosiddetto “Ddl Concorrenza” si fa forte la necessità di verificare l’affidabilità dei venditori
Il dibattito sulla liberalizzazione dei mercati energetici che ha portato all’approvazione della Legge sulla Concorrenza ha finalmente richiamato l’attenzione del legislatore sulla necessità di un maggior controllo circa l’affidabilità degli operatori.
Come noto, anche di recente, il sistema energetico si è trovato a dover affrontare situazioni di “crisi” causate dalle condotte rischiose di alcuni operatori che si sono resi permanentemente inadempienti nei confronti delle proprie controparti contrattuali e dei gestori delle infrastrutture. In questo modo, hanno potuto alterare la concorrenza a valle in termini di offerte commerciali ai clienti finali, riservandosi indebiti vantaggi competitivi rispetto agli altri soggetti. L’assenza di un controllo all’accesso e di un monitoraggio continuativo, nonché l’utilizzo temerario di azioni legali spesso infondate e dilatorie, ha permesso infine ad alcuni di questi esercenti di continuare ad operare, circostanza che ha contribuito a creare situazioni di rilevante dissesto finanziario.
Per questo, anche considerando il trend in ascesa nel segmento della vendita al dettaglio, è essenziale accelerare i tempi per la creazione di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti finali, prevedendo l’introduzione di un meccanismo di verifica periodica dei requisiti degli operatori ammessi. In considerazione delle competenze tecniche necessarie, il soggetto più indicato per lo svolgimento di tale attività di vigilanza è certamente l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Perché tale strumento sia davvero efficace, è necessario che le condizioni per l’accesso e la permanenza al suo interno siano definite in termini chiari e puntuali, e in modo tale da non precludere il potenziale ingresso di nuovi entranti sul mercato.
Tuttavia, quanto ipotizzato dal Regolatore nel documento per la consultazione 663/2017/R/eel, di recente pubblicazione, non sembra adeguato allo scopo. Sotto alcuni profili, infatti, la proposta appare “timida” nel definire requisiti sufficientemente stringenti e, soprattutto, nell’individuare i soggetti a cui applicarli. Per altri versi, sembra voler iper-regolare i rapporti tra soggetti privati introducendo “classi di affidabilità” ed attribuendo indebitamente un carattere reputazionale ad adempimenti già normati a garanzia del sistema ed attualmente funzionanti.
Tra i requisiti di carattere tecnico, è importante siano previste la costituzione dell’operatore nella forma di una società di capitali, il rispetto degli obblighi di unbundling funzionale e l’idoneità della struttura operativa a svolgere la complessa attività di vendita al dettaglio. Non sembra opportuno, a tal riguardo, prevedere alcuna esenzione per le imprese già operanti alla data di istituzione dell’Elenco (come invece ipotizzato dall’AEEGSI con riferimento alla forma societaria), le quali dovrebbero adeguarsi entro tempistiche predefinite.
Inoltre, quale utile strumento di contrasto preventivo al verificarsi di situazioni di inadempienza rispetto alle obbligazioni contrattuali, dovrà esser accertata la presenza di un capitale sociale pari ad almeno 100.000 euro, la titolarità di contratti di trasporto e di dispacciamento in corso di validità, oltre all’insussistenza di stati di fallimento o di altre procedure concorsuali (anche per società partecipate o controllanti), con alcune eccezioni per le ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale in linea con quanto previsto dalla legge fallimentare.
Infine, è essenziale che siano garantiti requisiti di onorabilità, da definire secondo istituti civilistici e penalistici, anche prevedendo un periodo di tempo per la regolarizzazione della propria posizione. Questa previsione dovrebbe applicarsi agli amministratori, ai top manager e, a maggior ragione, spingendosi oltre la proposta dell’AEEGSI, ai beneficiari ultimi, ossia ai reali proprietari delle società, che, relativamente all’operatore o alla sua capogruppo, detengono almeno il 10% delle quote oppure controllano fattivamente almeno il 10% del potere di voto o, comunque, hanno il potere di esercitare un’influenza significativa sul management. Si potrebbe così scongiurare la possibilità per gli stessi soggetti resisi responsabili di condotte irregolari di accedere nuovamente al mercato anche indirettamente. Tale principio, di “trasparenza proprietaria”, è già ampiamente utilizzato, soprattutto all’estero, e auspico diventi anche in Italia un caposaldo per poter fare impresa.
Particolare attenzione dovrà infine esser prestata, soprattutto in occasione della prima applicazione della disciplina, alla definizione di meccanismi volontaristici che facilitino i clienti finali, titolari di contratti con quei soggetti non più abilitati alla fornitura, nella scelta di un nuovo fornitore.
L’applicazione di tale modello contribuirà in maniera rapida, concreta e incontestabile alla formazione di un mercato efficiente, composto da operatori dotati di competenze rilevanti, necessario per portare importanti risparmi ai clienti finali, sia sotto forma di minori costi dell’energia, sia di nuovi servizi innovativi di efficienza e risparmio energetico.
Carlo Bagnasco, Ceo di Eviva