Correva l’anno 2001 e il decreto legislativo 231 introduceva in Italia la responsabilità da reato degli enti: se certi reati vengono commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda da amministratori, dirigenti o dipendenti, a rispondere non è più solo la persona fisica ma anche la società, con sanzioni pecuniarie pesanti e misure interdittive fino alla sospensione dell’attività. Un mostro giuridico un po’ esotico, che un quarto di secolo dopo vive ancora confinato in un raccoglitore di policy “di carta”. Per questo il Ministero della Giustizia prova a chiudere la stagione della 231 cosmetica e ad aprire quella in cui il modello organizzativo diventa la linea di confine tra chi governa il rischio penale e chi si limita a sperare che il Pubblico Ministero non metta gli occhi sull’impresa. Il tavolo, coordinato da Giorgio Fidelbo, ha lavorato dal giugno 2024 all’ottobre 2025, coinvolgendo accademici, magistrati, avvocati e le principali associazioni di impresa e degli organismi di vigilanza. L’obiettivo dichiarato: salvare la “modernità” della 231 originaria, ma eliminare ambiguità, inversioni probatorie eccessive e disomogeneità applicative. «La filosofia di fondo resta preventiva, non punitiva», spiega a Economy Pasquale Annicchiarico, partner di Dentons. «Ma rispetto al 2001 si smette di giocare a metà: la colpa di organizzazione diventa davvero il perno dell’imputazione e si costruisce un sistema di premialità chiaro per chi si organizza sul serio».

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Il primo snodo è la riscrittura dell’articolo 6 sulla colpa di organizzazione: «Si elimina la timidezza originaria», dice Annicchiarico. «Oggi la colpa di organizzazione è, di fatto, un elemento eventuale: entra in gioco solo se l’ente rivendica il modello come esimente. Domani diventa un elemento costitutivo dell’illecito: l’ente risponde quando il reato è stato determinato o agevolato dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione di un modello idoneo a prevenire quel tipo di reati». Salta anche la vecchia distinzione rigida tra reati commessi da apicali e reati commessi da sottoposti: il paradigma imputativo si unifica, sempre centrato sul difetto organizzativo.

La riforma prova anche a ridurre la discrezionalità del giudice nel giudizio di idoneità del modello: la relazione valorizza le linee guida di associazioni rappresentative, le norme tecniche e le best practice come parametri di cui il giudice deve “tenere conto specificamente”, motivando se intende discostarsene. «È un modo per dare un minimo di prevedibilità alle imprese», osserva Annicchiarico. «Ma non è un via libera ai modelli copia incolla. Anzi: la riforma descrive in modo più netto che cosa deve esserci dentro un modello 231: mappatura delle aree di rischio, protocolli che segregano funzioni e poteri, gestione monitorabile delle risorse finanziarie, sistema di controlli interni, formazione, canali di segnalazione, organismo di vigilanza con risorse e professionalità. Se ti limiti a comprare un pacchetto standard e a cambiare il logo, oggi sei già debole; domani sei sostanzialmente scoperto».

Il secondo asse è la premialità: qui il nuovo articolo 8 bis è il pezzo più innovativo. «La novità più rilevante», insiste Annicchiarico, «è la possibilità di ottenere l’estinzione dell’illecito grazie a un piano rimediale serio. È il travaso nel testo di legge di ciò che a Milano abbiamo visto funzionare nella prassi: piano rimediale fatto bene, risarcimento del danno, restituzione dell’eventuale profitto, e la Procura si orientava verso l’archiviazione». La procedura funziona così: l’organizzazione che, prima del fatto, si era già dotata di un modello può chiedere al giudice, entro 90 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini, un termine per rimediare alle carenze organizzative che hanno favorito il reato. Deve presentare una proposta di riorganizzazione del modello, indicare le attività per eliminare le conseguenze dannose o pericolose, offrire il risarcimento del danno e mettere a disposizione il profitto. Il giudice convoca un’udienza, ascolta le parti, può nominare un perito, valuta l’idoneità del piano e può indicare ulteriori interventi, sospendendo nel frattempo il procedimento e le eventuali misure cautelari, dietro prestazione di una cauzione. Se entro il termine fissato l’ente esegue tutto, arriva una sentenza che dichiara estinto l’illecito amministrativo e dispone la confisca del profitto messo a disposizione; se non adempie, la sospensione viene revocata e il processo riprende. «Il requisito di accesso è fondamentale», avverte Annicchiarico: «occorre avere un modello ante delictum. Non è uno strumento per chi non ha mai fatto nulla. È, al massimo, una rimessione in termini per chi ha investito ma con qualche lacuna, che la vicenda concreta porta alla luce. E c’è un tetto: per i delitti lo puoi usare non più di due volte. La logica è chiara: il sistema ti aiuta a rientrare nella legalità, ma non puoi trasformare la causa estintiva in un abbonamento».

Il terzo asse è la “messa a regime” dei procedimenti 231. Oggi la disciplina non prevede espressamente l’obbligo di azione penale sull’ente e nella prassi molti reati presupposto non vengono seguiti dalla contestazione dell’illecito alla società. «Si è viaggiato a lungo su un doppio binario», ricorda Annicchiarico: «Milano era un mondo a sé. Il resto d’Italia, un altro. Molti Pubblici Ministeri si “scordavano” la 231, mettevano sotto processo le persone fisiche e basta». Il nuovo art. 55 introduce un obbligo esplicito di iscrizione immediata della notizia dell’illecito nel registro, con indicazione dell’ente, del suo legale rappresentante e del reato presupposto; l’archiviazione passa da atto interno della Procura a richiesta al Gip, che deve valutarla.

Sul terreno sanzionatorio, oltre all’estinzione ex art. 8 bis, la riforma interviene su patteggiamento e prescrizione. Oggi l’applicazione concordata della sanzione per l’ente lascia in ombra il tema della confisca, con ampi margini di discrezionalità giudiziale. Le nuove disposizioni chiariscono che l’accordo deve comprendere anche le determinazioni sulla confisca del profitto. «È un cambio non banale», osserva Annicchiarico. «Prima ci si metteva d’accordo su una sanzione pecuniaria e forse su un’interdittiva, ma sulla confisca si potevano avere sorprese molto pesanti, perché il giudice aveva mano libera. Adesso almeno si dice che la confisca è parte del perimetro: le parti la discutono, la quantificano, il giudice la controlla. Se non è d’accordo, non omologa, ma non ci sono più variabili totalmente impredicibili».

Sulla prescrizione, il problema è speculare: la disciplina attuale prevede un termine fisso di cinque anni, ma ne blocca definitivamente il decorso alla contestazione dell’illecito, con il rischio di procedimenti che si trascinano per tempi incompatibili con la vita dell’impresa, mentre per la persona fisica il nuovo istituto dell’improcedibilità “Cartabia” fissa limiti rigidi alla durata di appello e cassazione. Il tavolo propone due soluzioni alternative: agganciare completamente prescrizione e cause di sospensione dell’illecito 231 a quelle del reato presupposto, oppure fissare un termine unico di sei anni dalla commissione, con cessazione del corso alla sentenza di primo grado e applicazione espressa dei termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione. «Si tratta di riportare un minimo di simmetria», commenta Annicchiarico. «Non ha senso che l’imputato esca dal processo per improcedibilità e l’ente resti appeso per anni. Per le imprese, sapere “quanto dura” il rischio penale non è un dettaglio tecnico: è un pezzo della pianificazione finanziaria e dei rapporti con banche e investitori».

Ultimo blocco, ma non marginale, è quello su Pmi e gruppi. Il progetto scarta l’idea di esonerare automaticamente gli enti sotto certe soglie dimensionali: sarebbe contrario agli standard internazionali e creerebbe vuoti di tutela proprio nei settori dove il rischio è spesso maggiore (sicurezza sul lavoro, sfruttamento, evasione). Introduce invece una “compensazione” sanzionatoria per i casi in cui la soggettività dell’ente coincide sostanzialmente con quella dell’autore del reato (socio unico o largamente maggioritario, struttura minimale): il giudice può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria tenendo conto della pena inflitta alla persona fisica, lasciando però ferme la confisca e le sanzioni interdittive. Parallelamente, viene prevista l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione di modelli nelle Pmi. «Il punto», insiste Annicchiarico, «è evitare sprechi e falsi alibi. In una Pmi non ha senso costruire un armadio di policy generiche. Ha senso investire dove il rischio è alto: appalti, salute e sicurezza, fiscale, rapporti con la PA. Il consiglio è semplice: adottate il modello, ma concentrate risorse e intelligenza organizzativa sulle aree a rischio, perché è lì che il giudice e il Pubblico Ministero verranno a guardare». Sul versante dei gruppi, la riforma prende posizione rispetto alle spinte a fare della holding un “parafulmine” automatico. Si chiarisce che la responsabilità dell’ente capogruppo può scattare solo se chi agisce per suo conto concorre nel reato della controllata, o se c’è amministrazione di fatto o ingerenza significativa nella gestione: non basta evocare un generico “interesse di gruppo”. «Si difendono le barriere societarie», sottolinea Annicchiarico. Il messaggio complessivo alle imprese è lineare: «La 231 non è più un obbligo notarile da scrivere in una policy e dimenticare», conclude Annicchiarico. «È un pezzo della gestione del rischio. La riforma alza l’asticella della responsabilità organizzativa. Chi continua con la 231 di facciata si confronta con un sistema più esigente e con meno zone grigie. Chi si organizza davvero, per la prima volta, può vedere riconosciuto questo sforzo non solo nei convegni, ma in sentenza».